RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO: RIENTRA OPPURE NO NELLA DOMANDA ECOBONUS 110%? SCOPRIAMOLO INSIEME
D. In questi giorni si sente parlare molto del nuovo SUPERBONUS 110% che ha esteso la possibilità di detrarre le spese per alcuni interventi di ristrutturazione da realizzare nelle nostre abitazioni fino al 110%, quindi oltre addirittura il valore della spesa sostenuta.
Ma i lavori di ristrutturazione in genere, come ad esempio il rifacimento del bagno, rientrano in questa nuova opportunità? Se rifaccio il bagno di casa posso detrarre l'intera spesa?
R. Dall'emanazione del cosiddetto "Decreto Rilancio" n. 34 (19 maggio scorso) sono in molti che me lo stanno chiedendo. E la cosa non stupisce in effetti perchè i lavori di ristrutturazione e rinnovo in generale delle nostre abitazioni, primo fra tutti il rifacimento del bagno, sono tra i più urgenti e richiesti in casa.
Vediamo dunque di dare risposta a questa domanda.
Diciamo subito che la portata del SUPERBONUS non va distorta: allo stato dei fatti, per poter accedere alla detrazione del 110% (come riportato all'art. 119 del Decreto) è necessario, in estrema sintesi, che sia realizzato:
- o un importante e consistente intervento di riqualificazione energetica (quale ad esempio un cappotto termico o la sostituzione dell'impianto termico esistente con una pompa di calore, con doppio balzo in avanti della classe energetica della casa);
- o una messa in sicurezza dell'edificio dal punto di vista sismico;
Interventi che possono coinvolgere o l'intero condominio o la singola unità immobiliare purchè, in questo caso, abitazione principale.
Solamente una volta avviato uno di questi lavori, in particolare quelli di riqualificazione energetica, (i cosiddetti interventi "trainanti") sarà possibile abbinare alla detrazione 110% anche un intervento "gemellato" come ad esempio la sostituzione degli infissi o della caldaia con un nuovo generatore a condensazione, oppure l'installazione di un impianto solare fotovoltaico:
Si parla sempre comunque di interventi di riqualificazione energetica e non di ristrutturazione in genere.
D. Ci puoi fare un esempio per capire meglio?
R. Se sono in procinto di sostituire i vecchi serramenti di casa, per accedere alla detrazione del 110% dovrò almeno eseguire, ad esempio, il cappotto termico. In caso contrario la detrazione per gli infissi rimane quella attuale, ossia pari al 50%.
Quindi, purtroppo, il classico intervento di rifacimento completo del bagno, (impianti, rivestimenti e sanitari per capirsi) non rientra tra gli interventi agevolabili con il BONUS 110% e nemmeno tra quelli cosiddetti "gemellati". Il titolo dell'art. 119 del Decreto Rilancio parla chiaro in effetti: "Interventi per efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico.." e non di ristrutturazione edilizia.
D. Ho capito. Quindi se devo semplicemente rifare il bagno non posso usufruire del BONUS 110%; posso almeno detrarre alcune spese?
R. La ristrutturazione del bagno, tra le diverse stanze dell'appartamento, è quella che tendenzialmente genera nelle persone maggiori dubbi interpretativi in considerazione dell'ampio panorama delle detrazioni fiscali attualmente in atto. Peraltro, come appena visto, con l'introduzione del nuovo BONUS 110% il quadro si complica ulteriormente.
Le spese del bagno sono attualmente detraibili al 50% (almeno fino al 31/12/2020, in assenza di ulteriore proroga la detrazione tornerà all'aliquota ordinaria del 36%): l'intervento deve però comprendere anche la sostituzione delle tubature, quindi degli impianti di scarico e adduzione dell'acqua. Ossia deve configurarsi un intervento di cosiddetta "manutenzione straordinaria". La sola sostituzione dei sanitari e dei rivestimenti del pavimento e delle pareti è invece un intervento di "manutenzione ordinaria" e non rientra tra quelli agevolabili nemmeno del 50%.
Il solo intervento di rifacimento del bagno senza spostamento delle pareti divisorie non necessita il possesso di alcun titolo abilitativo (la classica "CILA" ossia Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) in quanto è un tipo di attività cosiddetta "libera" per la quale non bisogna presentare alcuna pratica autorizzativa in Comune. Nonostante questo l'intervento è comunque agevolabile dall'Agenzia delle Entrate.
D. Ma allora, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, se non devo fare la "CILA" come faccio a dimostrare di aver eseguito questo tipo di intervento in una certa data se non ho provveduto a comunicare a nessuno quando sono iniziati i lavori?
R. Se la normativa non prevede titoli abilitativi ai lavori di ristrutturazione si deve procedere mediante "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà" (la cosiddetta autocertificazione) nella quale dovranno essere dichiarati il tipo di intervento effettuato e la data di inizio lavori. (scarica il modello)
La suddetta dichiarazione non va depositata o consegnata ad alcun Ente ma va solamente predisposta e conservata all'occorrenza in caso di controlli. Bisogna sempre ricordare che le dichiarazioni mendaci prevedono conseguenze penali; attenzione dunque a fare e scrivere le cose per bene perché le ricadute possono essere pesanti. Una volta predisposta la dichiarazione ricordiamoci sempre di eseguire il pagamento dei lavori mediante "bonifico" del tipo "parlante", specifico cioè per ristrutturazione edilizia: pagamenti effettuati in altra forma (contanti, assegno, bonifico ordinario ecc.) non danno diritto infatti alla detrazione. In sede di dichiarazione dei redditi sarà sufficiente esibire le fatture emesse e le ricevute dei bonifici effettuati che danno diritto ad un credito IRPEF da suddividere in 10 rate annuali di pari importo.
D. Ok. Ora mi sembra più chiaro. Un'ultima domanda ritornando invece al SUPERBONUS 110%, sul quale spero avremo presto l'occasione di trattare più approfonditamente i vari contenuti e disposizioni, qual è la tua opinione sulle misure contenute nel Decreto relativamente al settore dell'edilizia? Servirà veramente a rilanciare l'economia in tale ambito?
R. Sì, torneremo spero presto sull'argomento perchè è di grande interesse ed attualità, soprattutto per quanto riguarda lo strumento della "cessione del credito" che ha suscitato grandi aspettative di poter realizzare gli interventi "gratuitamente". E' ancora presto per esprimere un giudizio obiettivo su quelle che saranno le ricadute economiche del provvedimento per il semplice fatto che dobbiamo attendere la riconversione del Decreto in Legge, con al quale il testo potrebbe subire delle modifiche, l'uscita dei decreti attuativi e delle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate che chiariranno le modalità operative per ottenere le detrazioni e la cessione del credito.
E' ancora uno strumento da scoprire in termini di effettiva applicazione. Posso dire che, in virtù della consistenza degli interventi che prevede, sembra uno strumento più adatto per le ristrutturazioni di un certo livello (tipo quelle dei condomini), mentre appare meno efficace nell'ambito delle singole unità residenziali dove le esigenze e gli interventi maggiormente diffusi sono normalmente di dimensione e carattere più contenuto.
Attendiamo quindi i prossimi provvedimenti per scoprirne di più!
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