Il certificato di agibilità: è davvero sempre indispensabile negli atti di compravendita?


Il certificato di agibilità è diventato sempre più "quell'oscuro oggetto del desiderio": tutti lo cercano, tutti lo chiedono, tutti lo pretendono. 
In questo post cercheremo fare un po' di chiarezza anche attraverso il contributo degli esperti in materia.
Precisiamo innanzitutto che il certificato di agibilità attesta la sussistenza di determinati requisiti igenico-sanitari e di sicurezza statica ed impiantistica in conformità alle leggi vigenti al momento della costruzione o dell'intervento.
E' obbligatorio dal 30 giugno 2003 ossia dalla definitiva entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001 n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Il decreto stabilisce che debba essere obbligatoriamente richiesto ESCLUSIVAMENTE in a caso di:
  • nuove costruzioni
  • le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
  • gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza
Quindi, dall'entrata in vigore del T.U. sull'edilizia il certificato di agibilità deve essere richiesto e consegnato all'acquirente necessariamente 

solo per i nuovi edifici (ossia quelli costruiti successivamente al 30/06/2003) o per quelli già esistenti per i quali siano stati eseguiti, dopo quella data, interventi edilizi di tipo "pesante".

Non vi è invece alcun obbligo di richiedere o di consegnare il certificato di agibilità per le costruzioni ante 30/06/2003 che non siano state oggetto di interventi di tipo "pesante" successivamente a quella data, laddove esso non sia già rinvenibile.



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