L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA. LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI
Che cos'è l'APE?
L' A.P.E. è il documento che descrive le
caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un
appartamento.
E' uno strumento di controllo che sintetizza, con una scala da A a G, le prestazioni energetiche degli edifici.
Al momento dell'acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad
essere obbligatorio, è utile per informare il conduttore o l'acquirente
sulle caratteristiche e sul consumo energetico dell'immobile stesso che è in
procinto di acquisire in affitto od in proprietà.
Quando deve essere redatto?
E' obbligatorio per gli immobili nei seguenti casi:
dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita.
dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione.
Inoltre, dal gennaio 2012, negli annunci immobiliari, vanno evidenziati
ed esposti gli indici di prestazione energetica dell’immobile (valore in kWh/mq
anno).
Esempio di annuncio immobiliare |
Ulteriori
casi in cui risulta obbligatorio sono i
seguenti:
1) per il rilascio del certificato di agibilità di un immobile;
2) a seguito di interventi di riqualificazione energetica, nel caso in cui si voglia accedere agli sgravi fiscali previsti e soggetti a redazione di specifica pratica ENEA.
1) per il rilascio del certificato di agibilità di un immobile;
2) a seguito di interventi di riqualificazione energetica, nel caso in cui si voglia accedere agli sgravi fiscali previsti e soggetti a redazione di specifica pratica ENEA.
La
validità dell’Attestato è di 10 anni dalla data di emissione.
L'APE può essere redatto ESCLUSIVAMENTE da un "soggetto accreditato" chiamato “Certificatore Energetico” in possesso quindi di specifiche competenze in materia di efficienza energetica applicata agli edifici.
Il Certificatore
energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e degli impianti come
l'architetto e l'ingegnere ed ha conseguentemente responsabilità civili e penali in
sede di emissione del certificato.
Il Certificatore è tenuto ad eseguire un sopralluogo obbligatorio presso l’immobile oggetto
dell’attestato
Come viene redatto?
Il
tecnico certificatore, a seguito del sopralluogo presso l'immobile, valuta le
caratteristiche di isolamento termico delle murature e degli infissi, le
caratteristiche geometriche dell'immobile, la produzione di acqua calda, il
raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto
presente, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Con
l'ausilio di specifici software ll Certificatore elabora i calcoli ed i
dati rilevati, effettua l'analisi energetica dell'immobile, compila il documento e rilascia la
“classe energetica” che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.
L’APE
va conservato dal richiedente come una sorta di “libretto energetico”
dell'immobile che deve essere consegnato al futuro proprietario o locatario.
APE e firma digitale
L'Attestato è
firmato dal tecnico con la “firma digitale” ed
inoltrato “on line”, per il relativo deposito, presso il competente ufficio del
catasto energetico regionale
(VENET per la nostra regione).
(VENET per la nostra regione).
Solo al termine di questa procedura di
registrazione l'APE si può considerare valido.
La firma digitale ha completa validità legale e sostituisce il timbro originale.
I notai, in sede di compravendita, richiedono
tuttavia anche la firma in originale del Certificatore apposta sul documento cartaceo da allegare
all'atto.
Consigli utili
Il costo di un attestato, come per gli altri servizi professionali, non è soggetto a tariffazione minima.
Tuttavia i consigli che mi sento di dare per ottenere un buon servizio (ed evitare truffe) ad un costo onesto sono i seguenti:
Tuttavia i consigli che mi sento di dare per ottenere un buon servizio (ed evitare truffe) ad un costo onesto sono i seguenti:
·Chiedere
più preventivi e valutare soprattutto l'affidabilità del Certificatore.
·Assicurarsi
che nel preventivo siano compresi IVA, costi di spedizione, spese ed altri
costi aggiuntivi.
·Diffidare
da prezzi eccessivamente bassi che non possono garantire la necessaria serietà
dell'offerta e l'effettiva competenza del Certificatore.
·Diffidare
da coloro che non effettuano il sopralluogo obbligatorio.
·Diffidare
da coloro i quali non richiedono preliminarmente i “codici catasto e la chiave”
degli impianti termici/climatizzazione esistenti. (vedi punto successivo)
·Diffidare
da intermediari che propongono un proprio tecnico ad un prezzo solitamente
eccessivo.
·Accertarsi,
prima di corrispondere il pagamento, che il documento riporti in calce a
ciascuna pagina i riferimenti della firma digitale e di avvenuto deposito
presso il catasto energetico regionale.
(Se non presenti significa che l'Attestato non è stato depositato e che quindi non ha alcuna validità).
La documentazione da consegnare al Certificatore
(Se non presenti significa che l'Attestato non è stato depositato e che quindi non ha alcuna validità).
La documentazione da consegnare al Certificatore
- copia di
una planimetria dello stato di fatto (catastale o altro) dell'immobile in scala;
- dati
catastali dell’immobile;
- codice catasto e relativa chiave
dell'impianto/i presente che non sono altro che i codici di registrazione
dell'impianto esistente presso il catasto impianti regionale. (CIRCE).
Dove ricercare dunque questi codici?
Dove ricercare dunque questi codici?
Caso
A): l’impianto termico esistente è del tipo autonomo: i codici sono riportati all'interno
del libretto della caldaia in possesso del proprietario. Se non dovessero
essere riportati è necessario richiedeteli direttamente alla ditta che esegue
la manutenzione periodica della caldaia.
Caso B): l’impianto
termico esistente è del tipo centralizzato: i codici sono riportati
all'interno del libretto dell'impianto comune pertanto devono essere richiesti
all'Amministratore condominiale.
N.B.:
senza i predetti codici non è possibile concludere le operazioni di
registrazione e deposito dell'APE presso il competente sito regionale quindi
l'Attestato non ha alcuna validità.
I codici sono di
questo tipo:
codice catasto: 2010500292982 chiave: 5649dv8e8
codice catasto: 2010500292982 chiave: 5649dv8e8
DOMANDE FREQUENTI
1) La redazione dell’APE è
sempre obbligatoria?
No. Per alcuni edifici l’APE non è obbligatorio
pertanto sono esclusi dall’obbligo di redazione dell’attestato di prestazione
energetica i casi riportati nell’Appendice A del D.M. 26/06/2015 – Linee guida per la redazione dell’APE di
seguito consultabile.
Clicca sotto e verifica se l’unità immobiliare
di tua proprietà rientri o meno in uno dei casi di esclusione.
2) Qualora l’unità immobiliare
di mia proprietà risulti priva di impianto di riscaldamento sono comunque
tenuto a far redigere l’Attestato?
Sì.
Di seguito si riporta l’estratto del Capitolo 2, Paragrafo 2.1 dell’Allegato 1
(Capitolo 3) delle “Linee guida nazionali
per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici:
“…Il
calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente
presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione
invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda
sanitaria che si considerano sempre presenti. Nel caso di loro assenza infatti,
si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che
siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1
con le caratteristiche ivi indicate.”
Quanto sopra sta a significare che gli impianti di
riscaldamento e (nel settore residenziale) anche di produzione dell’acqua calda
si considerano sempre presenti nell’immobile anche nel caso in cui non risultino
installati. Quindi l’Attestato va comunque redatto ed il Certificatore produrrà
il calcolo energetico facendo riferimento alla presenza di un impianto virtuale
(chiamato”di riferimento”) con le caratteristiche riportate nella tabella
indicata dal decreto.
3) Se in casa, oltre all’impianto
di riscaldamento presente (ad esempio caldaia e radiatori), ho installato un
condizionatore (tipo “split”) devo fornire al Certificatore i codici catasto
impianto e chiave anche di questo apparecchio?
Sì.
(purtroppo..!). A riguardo riporto l’inequivocabile risposta, ad una
mia richiesta di chiarimento, ricevuta direttamente dall’ufficio competente
della “Sezione Energia” della Regione Veneto:
“Gli impianti
di raffrescamento estivo autonomi, mono o multi split, fissi e di qualsiasi
potenza e contenuto di gas refrigerante, sono a tutti gli effetti impianti
termici ai sensi del D.Lgs 192/2005, art. 2, comma 1, lett. l-tricies quindi devono avere il libretto di impianto ad essi dedicato,
come precisato nelle istruzioni del libretto approvato dalla Regione del
Veneto con D.G.R.V. 1363/2014 e devono essere
registrati in CIRCE con codice catasto e relativa chiave.
I
soggetti Certificatori devono provvedere a compilare l’A.P.E. e se dichiarano a
pag. 1 dell’A.P.E. l’esistenza dei servizi energetici di climatizzazione estiva
(tipo
il classico condizionatore - n.d.r) ed
invernale l’applicativo Ve.Net.energia-edifici in automatico chiede di indicare
obbligatoriamente il codice catasto CIRCE dei relativi impianti, quindi si
deve chiedere al Responsabile degli impianti di fornire i codici di catasto
CIRCE, altrimenti l’A.P.E. non può
essere emesso.
Questo sta a significare (e molte persone purtroppo
non ne sono a conoscenza per colpa degli operatori del settore che non diffondono
corrette informazioni) che, secondo il sopracitato D.G.R.V. 1363/2014,
a
partire dal
1° giugno 2014 tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, (come
definiti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.), indipendentemente dalla loro potenza
termica, sia esistenti che di nuova installazione, (pertanto anche il classico “split” da appartamento”) sono muniti di un “libretto di impianto
per la climatizzazione e devono essere registrati in CIRCE con codice catasto e
relativa chiave.
Pertanto
i miei consigli sono i seguenti:
1) dovete installare a casa
vostra un nuovo impianto di
climatizzazione estiva, anche semplicemente il classico “monosplit” provvisto
di una unità esterna ed una interna?
Richiedete all’installatore, prima
di procedere al pagamento dell’intervento, il libretto dell’impianto
completo di relativa registrazione presso il catasto regionale impianti (CIRCE)
con CODICE CATASTO E CHIAVE
2) avete invece già installato in casa
un impianto di questo tipo? Rivolgetevi al vostro idraulico/installatore di
fiducia e fatevi predisporre il relativo libretto e la registrazione
dell’impianto completa di CODICE CATASTO E CHIAVE e con una spesa minima vi
mettete in regola.
Ricordate tra l’altro che In
presenza di un impianto di questo tipo privo di libretto A.P.E.
non può essere emesso.