L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA. LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI


Che cos'è l'APE?
L' A.P.E. è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento.

E' uno strumento di controllo che sintetizza, con una scala da A a G, le prestazioni energetiche degli edifici.
Al momento dell'acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare il conduttore o l'acquirente sulle caratteristiche e sul consumo energetico dell'immobile stesso che è in procinto di acquisire in affitto od in proprietà.

Quando deve essere redatto?
E' obbligatorio per gli immobili nei seguenti casi:
dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita.
dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione.

Inoltre, dal gennaio 2012, negli annunci immobiliari, vanno evidenziati ed esposti gli indici di prestazione energetica dell’immobile (valore in kWh/mq anno).
Esempio di annuncio immobiliare

Ulteriori  casi in cui risulta obbligatorio sono i seguenti:
1) per il rilascio del certificato di agibilità di un immobile;
2) a seguito di interventi di riqualificazione energetica, nel caso in cui si voglia accedere agli      sgravi fiscali  previsti e soggetti a redazione di specifica pratica ENEA.

La validità dell’Attestato è di 10 anni dalla data di emissione.




Chi lo può redigere?
L'APE può essere redatto ESCLUSIVAMENTE da un "soggetto accreditato" chiamato “Certificatore Energetico” in possesso quindi di specifiche competenze in materia di efficienza energetica applicata agli edifici.
Il Certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e degli impianti come l'architetto e l'ingegnere ed ha conseguentemente  responsabilità civili e penali in sede di emissione del certificato.
Il Certificatore è tenuto ad eseguire un sopralluogo obbligatorio presso l’immobile oggetto dell’attestato

Come viene redatto?
Il tecnico certificatore, a seguito del sopralluogo presso l'immobile, valuta le caratteristiche di isolamento termico delle murature e degli infissi, le caratteristiche geometriche dell'immobile, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto presente, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Con l'ausilio di specifici software  ll Certificatore elabora i calcoli ed i dati rilevati, effettua l'analisi energetica dell'immobile, compila il documento e rilascia la “classe energetica” che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. 

L’APE va conservato dal richiedente come una sorta di “libretto energetico” dell'immobile che deve essere consegnato al futuro proprietario o locatario.


APE e firma digitale
L'Attestato è  firmato dal tecnico con la “firma digitale” ed inoltrato “on line”, per il relativo deposito, presso il competente ufficio del catasto energetico regionale 
(VENET per la nostra regione).
Solo al termine di questa procedura di registrazione l'APE si può considerare valido.

La firma digitale ha completa validità legale e sostituisce il timbro originale.

I notai, in sede di compravendita, richiedono tuttavia anche la firma in originale del Certificatore  apposta sul documento cartaceo da allegare all'atto.


Consigli utili
Il costo di un attestato, come per gli altri servizi professionali, non è soggetto a tariffazione minima.
Tuttavia i consigli che mi sento di dare per ottenere un buon servizio (ed evitare truffe) ad un costo onesto sono i seguenti:

·Chiedere più preventivi e valutare soprattutto l'affidabilità del Certificatore.
·Assicurarsi che nel preventivo siano compresi IVA, costi di spedizione, spese ed altri costi aggiuntivi.
·Diffidare da prezzi eccessivamente bassi che non possono garantire la necessaria serietà dell'offerta e l'effettiva competenza del Certificatore.
·Diffidare da coloro che non effettuano il sopralluogo obbligatorio.
·Diffidare da coloro i quali non richiedono preliminarmente i “codici catasto e la chiave” degli impianti termici/climatizzazione esistenti. (vedi punto successivo)
·Diffidare da intermediari che propongono un proprio tecnico ad un prezzo solitamente eccessivo.
·Accertarsi, prima di corrispondere il pagamento, che il documento riporti in calce a ciascuna pagina i riferimenti della firma digitale e di avvenuto deposito presso il catasto energetico regionale. 
(Se non presenti significa che l'Attestato non è stato depositato e che quindi non ha alcuna validità).

                     
             La documentazione da consegnare al Certificatore
-    copia di una planimetria dello stato di fatto (catastale o altro)  dell'immobile in scala;
-    dati catastali dell’immobile;
-   codice catasto e relativa chiave dell'impianto/i presente che non sono altro che i codici di registrazione dell'impianto esistente presso il catasto impianti regionale. (CIRCE).

Dove ricercare dunque questi codici?
Caso A):     l’impianto termico esistente è del tipo autonomo: i codici sono riportati all'interno del libretto della caldaia in possesso del proprietario. Se non dovessero essere riportati è necessario richiedeteli direttamente alla ditta che esegue la manutenzione periodica della caldaia.
Caso B):  l’impianto termico esistente è del tipo centralizzato: i codici sono riportati all'interno del libretto dell'impianto comune pertanto devono essere richiesti all'Amministratore condominiale.

N.B.: senza i predetti codici non è possibile concludere le operazioni di registrazione e deposito dell'APE presso il competente sito regionale quindi l'Attestato non ha alcuna validità.

I codici sono di questo tipo:
codice catasto:  2010500292982                                                                                              chiave:                       5649dv8e8

                                                                                                                   
 DOMANDE FREQUENTI



1)    La redazione dell’APE è sempre obbligatoria?
No. Per alcuni edifici l’APE non è obbligatorio pertanto sono esclusi dall’obbligo di redazione dell’attestato di prestazione energetica i casi riportati nell’Appendice A del D.M. 26/06/2015 – Linee guida per la redazione dell’APE di seguito consultabile.

Clicca sotto e verifica se l’unità immobiliare di tua proprietà rientri o meno in uno dei casi di esclusione.

2) Qualora l’unità immobiliare di mia proprietà risulti priva di impianto di riscaldamento sono comunque tenuto a far redigere l’Attestato?
Sì. Di seguito si riporta l’estratto del Capitolo 2, Paragrafo 2.1 dell’Allegato 1 (Capitolo 3) delle “Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici:

“…Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti. Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate.”

Quanto sopra sta a significare che gli impianti di riscaldamento e (nel settore residenziale) anche di produzione dell’acqua calda si considerano sempre presenti nell’immobile anche nel caso in cui non risultino installati. Quindi l’Attestato va comunque redatto ed il Certificatore produrrà il calcolo energetico facendo riferimento alla presenza di un impianto virtuale (chiamato”di riferimento”) con le caratteristiche riportate nella tabella indicata dal decreto.

3)  Se in casa, oltre all’impianto di riscaldamento presente (ad esempio caldaia e radiatori), ho installato un condizionatore (tipo “split”) devo fornire al Certificatore i codici catasto impianto e chiave anche di questo apparecchio?
Sì. (purtroppo..!). A riguardo riporto l’inequivocabile risposta, ad una mia richiesta di chiarimento, ricevuta direttamente dall’ufficio competente della “Sezione Energia” della Regione Veneto:

Gli impianti di raffrescamento estivo autonomi, mono o multi split, fissi e di qualsiasi potenza e contenuto di gas refrigerante, sono a tutti gli effetti impianti termici ai sensi del D.Lgs 192/2005, art. 2, comma 1, lett. l-tricies quindi devono avere il libretto di impianto ad essi dedicato, come precisato nelle istruzioni del libretto approvato dalla  Regione del Veneto con D.G.R.V. 1363/2014 e devono essere registrati in CIRCE con codice catasto e relativa chiave.
                       
I soggetti Certificatori devono provvedere a compilare l’A.P.E. e se dichiarano a pag. 1 dell’A.P.E. l’esistenza dei servizi energetici di climatizzazione estiva (tipo il classico condizionatore - n.d.r) ed invernale l’applicativo Ve.Net.energia-edifici in automatico chiede di indicare obbligatoriamente il codice catasto CIRCE dei relativi impianti, quindi si deve chiedere al Responsabile degli impianti di fornire i codici di catasto CIRCE, altrimenti l’A.P.E. non può essere emesso.
                       
Questo sta a significare (e molte persone purtroppo non ne sono a conoscenza per colpa degli operatori del settore che non diffondono corrette informazioni) che, secondo il sopracitato D.G.R.V. 1363/2014,
a partire dal 1° giugno 2014 tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, (come definiti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.), indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione, (pertanto anche il classico “split” da appartamento”) sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione e devono essere registrati in CIRCE con codice catasto e relativa chiave.

Pertanto i miei consigli sono i seguenti:

1)  dovete installare a casa vostra un nuovo  impianto di climatizzazione estiva, anche semplicemente il classico “monosplit” provvisto di una unità esterna ed una interna?
Richiedete all’installatore, prima di procedere al pagamento dell’intervento, il libretto dell’impianto completo di relativa registrazione presso il catasto regionale impianti (CIRCE) con CODICE CATASTO E CHIAVE

2)   avete invece già installato in casa un impianto di questo tipo? Rivolgetevi al vostro idraulico/installatore di fiducia e fatevi predisporre il relativo libretto e la registrazione dell’impianto completa di CODICE CATASTO E CHIAVE e con una spesa minima vi mettete in regola.

Ricordate tra l’altro che In presenza di un impianto di questo tipo privo di libretto A.P.E. non può essere emesso.