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La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento che rilascia l'impresa abilitata dopo avere installato un nuovo impianto o modificato l'impianto esistente e che certifica dunque che l’intervento è stato realizzato secondo le norme vigenti.

La Dichiarazione di Conformità è un documento importante e significativo che attesta,
a tutela del Committente,

la sicurezza dell’impianto

ma che (putroppo) non viene molto spesso richiesta dal Committente..

Ma chi è l’”impresa abilitata”? e perché dobbiamo rivolgerci proprio a Lei?

                                                
Per “impresa abilitata” si intende l’impresa (o la ditta individuale) in possesso dei”requisiti tecnici e professionali” per poter svolgere effettivamente interventi su specifiche tipologie di impianto (elettrico, termico piuttosto che idro-sanitario, gas ecc.). Deve essere pertanto regolarmente iscritta alla Camera di Commercio nel cui certificato di iscrizione risultano espressamente indicati i settori impiantistici all’interno dei quali è abilitata ad operare.
Per ottenere l'abilitazione ed il relativo "certificato di riconoscimento" è necessario che il responsabile tecnico o l'imprenditore individuale conduca studi specifici e consegua una esperienza pluriennale nel settore.
Solo un’impresa di queste caratteristiche viene considerata dunque in possesso della competenza tecnica e della professionalità richieste dalla legge e pertanto abilitata ad operare sugli impianti ed a rilasciare, ad intervento ultimato, la dichiarazione di conformità ( “DiCo”).

Quindi quando abbiamo la necessità dei metter mano agli impianti ad esempio della nostra abitazione e ci rivolgiamo al classico “amico” o alla “persona di fiducia” suggeritaci da qualche conoscente, priva dei sopracitati requisiti, perché magari “costa poco..” ed “ è veramente bravo..” 


siamo realmente certi di fare un buon affare?





Ed ancora: una volta ultimato e pagato l’intervento, il fatto di non avere la possibilità di richiedere la relativa dichiarazione di conformità, perché la persona alla quale ci siamo rivolti risulta priva di specifica abilitazione,

siamo convinti che non possa metterci in future difficoltà?



La dichiarazione di conformità degli impianti è di fatto necessaria in tutti i seguenti casi:
  • per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua);
  • per ottenere il certificato di agibilità;
  • non è più necessario venga allegata al rogito (ma comunque è opportuno specificare nell'atto se l'impianto è "a norma" e dotato di relative dichiarazioni);
  • in caso di locazione (in special modo quella dell’impianto elettrico) dal momento che il proprietario, affidando l’immobile al locatario, ha la responsabilità di accertare preventivamente la conformità e l’efficienza dell'impianto.
  • per gli adempimenti sulla Prevenzione Incendi (Vigili del Fuoco).

La normativa di riferimento è il DM 37/2008 che persegue l'incolumità pubblica e la sicurezza delle persone. Con l’introduzione di questo decreto sono state abrogate alcune leggi e parte della Legge 46/90, che fino al 2008 è stata la base normativa per la progettazione e l'installazione degli impianti, attuando le direttive europee in materia.

Il decreto si applica agli impianti che servono gli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

Si applica, a partire dal punto di consegna della fornitura, agli impianti così classificati:                                  
  • energia elettrica
  • radiotelevisivo
  • climatizzazione e ventilazione
  • idrico-sanitario
  • gas
  • sollevamento (ascensori, montacarichi, etc)
  • antincendio


Gli allegati obbligatori del certificato sono:
  • Progetto dell'impianto, semplificato e senza firma del tecnico se non rientra nei casi dell'art.5  di seguito descritti (🔻);
  • Relazione con l'elenco dei materiali utilizzati con eventuali marchi e certificati di prova;
  • Copia della visura della camera di commercio dell'impresa che ha installato l'impianto con il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

    CERTIFICATI DA RICHIEDERE PER UNA RISTRUTTURAZIONE O COSTRUZIONE

La dichiarazione di conformità va consegnata al proprietario dell'immobile ogni volta che si interviene sull'impianto.
Nel caso in cui l' intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità del'impianto.
E' importante verificare il rispetto di questa disposizione ogni volta che si commissiona la ristrutturazione di un appartamento o la costruzione di un nuovo edificio.



Di solito i certificati di conformità dell'impianto da richiedere all'impresa in caso di tipica "ristrutturazione" di un appartamento sono quelle relative all'impianto elettrico, termico, idraulico e del gas. Ma potrebbe essere dovuta anche quella dell'ascensore.
Nelle tipiche ristrutturazioni di singole unità immobiliari come uffici, negozi o appartamenti, il certificato di conformità viene rilasciato per
  • Impianto elettricodeve contenere anche il progetto a firma di un tecnico abilitato (architetto o ingegnere) se l'unità residenziale è maggiore di 400 mq (200 se commerciale) o se la potenza impiegata dal contatore è maggiore di 6 KW. Il DiCo dell'impianto elettrico può includere anche l'impianto TV.
  • Impianto idrosanitario: non è obbligatorio il progetto a firma di un tecnico ma comunque l'impresa installatrice deve produrre uno schema generico con indicati gli elementi principali
  • Impianto del gas: la dichiarazione di conformità è particolarmente significativa nel caso di impianti che alimentano cucine o caldaie a gas. Il progetto a firma di un tecnico abilitato (architetto o ingegnere) va allegato se l'impianto alimenta dei terminali la cui somma genera una potenza termica superiore ai 50 kw. Altrimenti è sufficiente il progetto a firma del responsabile dell'impresa, anche se non è un tecnico abilitato.
  • Impianto di riscaldamento: si rilascia il DiCo anche in caso di sola sostituzione della caldaia o dei radiatori. Il progetto a firma del tecnico abilitato va prodotto in caso di impianti aventi canne collettive ramificate.
Le dichiarazioni di conformità, unitamente al progetto, devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.

COSA POSSO FARE ALLORA se mi rendo conto di averE sbagliato..?




Devo vendere/affittare una unità immobiliare di mia proprietà oppure ho necessità di conseguire l’agibilità per l’apertura di una nuova attività commerciale: cosa posso fare per conseguire le dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti privi di relativa dichiarazione?

Nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità non sia reperibile o non sia stata redatta abbiamo ancora la possibilità di regolarizzare l’impianto distinguendo tra due diverse casistiche:





Caso 1)

 impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08

è possibile sostituire

 la Dichiarazione di conformità (“DiCo”)

con la

Dichiarazione di Rispondenza ("DiRi”)

La Dichiarazione di Rispondenza (“DiRi”) viene redatta da un tecnico impiantista abilitato (architetto ad esempio) con esperienza nel campo da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi atti a verificare la effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa.
Si considerano a norma se, quando sono stati realizzati, erano conformi alle disposizioni esistenti in quell'epoca. (🔻🔻)



Pertanto:
·  se in seguito al sopralluogo ed agli accertamenti il tecnico ritiene l’impianto conformeegli stesso rilascia la “DiRi” che va depositata presso il protocollo generale comunale;
·   in caso di esito negativo il tecnico fornirà indicazioni per rendere a norma e certificabile l’impianto. L’intervento dovrà essere eseguito da un’impresa abilitata la quale, completate le opere, rilascerà regolare Dichiarazione di conformità (“DiCo”).


                                                          Caso 2)

  impianti realizzati dopo dell'entrata in vigore del DM 37/08

Un impianto realizzato dopo il 2008 senza Dichiarazione di Conformità non può essere "sanato" con una Dichiarazione di Rispondenza perché la "DiRi" può essere prodotta solo per impianti precedenti. Bisogna in questi casi rimettere mano all'impianto e redigere una nuova “DiCo” che può essere rilasciata solo dall'impresa che ha installato l'impianto.



Quindi riassumendo come mi devo comportare, 
quali sono i miei obblighi ?


Obblighi del committente o del proprietario dell'immobile

Il proprietario di un immobile (anche di una singola unità immobiliare) che necessita di un intervento sugli impianti ha l'obbligo di affidare l'incarico ad un' impresa abilitata ai sensi del DM 37/08, registrata alla Camera di Commercio e dotata di tutti i requisiti previsti per realizzare quello specifico impianto.
In seguito alla conclusione dei lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l'impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa. Quest'ultima rimane comunque responsabile della sicurezza e funzionalità di ciò che ha installato o realizzato.
E’ obbligatorio depositare presso il Comune copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza.

QUINDI

1)    Per l’installazione di un nuovo impianto o l’esecuzione di modifiche a quello esistente rivolgersi sempre ad una  “impresa abilitata”.
2)    Farsi sempre rilasciare dall’impresa la Dichiarazione di Conformità con gli estremi del deposito presso il protocollo generale del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di intervento.
3)    Qualora la dichiarazione non sia reperibile o non sia stata redatta potete contattarmi per ricevere informazioni ed indicazioni in merito alle soluzioni da adottare al Vostro caso sulla base di quanto fin qui illustrato,

consentendovi di dormire sonni tranquilli..




(🔻)
L' art. 5 del Dm. 37/08 disciplina la progettazione degli impianti definendo come progettista "un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifica competenza".
 Il progetto va presentato allo sportello unico dell'edilizia contestualmente al procedimento edilizio-urbanistico (come la CILA, SCIA, Permesso di Costruire), deve essere realizzato secondo la "regola dell'arte" ed in conformità alle normative CEI, UNI od altri enti di normalizzazione. Il progetto deve contenere almeno una relazione tecnica, dei disegni planimetrici e gli schemi dell'impianto.
Il progetto redatto da un tecnico abilitato va eseguito sempre nei seguenti casi:
  • Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali superiori a 400mq
  • Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali con potenza maggiore di 6 kw
  • Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario se alimentate con tensione maggiore di 1000V
  • Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con potenza maggiore di 6kw
  • Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con superficie maggiore di 200mq
  • Ambienti soggetti a normativa CEI o in locali adibiti ad uso medico
  • Impianti di climatizzazione aventi canne collettive ramificate
  • Impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera di 40.000 frigorie/ora (circa 46 kw)
  • Impianti del gas aventi canne collettive ramificate
  • Impianti del gas aventi portata termica superiore a 50  kw
  • Impianti antincendio se inseriti in un'attività che richiede il CPI Certificato Prevenzione Incendi
Se l'impianto non rientra nei casi precedentemente indicati è possibile evitare di presentare il progetto al comune a firma di un tecnico abilitato.
Rimane l'obbligo per il responsabile tecnico dell'impresa di redigere un progetto semplificato con uno schema planimetrico ed una relazione contenente anche i materiali utilizzati.

(🔻🔻)
Gli impianti elettrici realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati ed a norma se:
  • dotati di   sezionamento   e   protezione   contro  le  sovracorrenti  posti all'origine  dell'impianto
  • dotati di protezione contro i contatti diretti
  • dotati di  protezione   contro   i  contatti  indiretti  con interruttore differenziale.