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La Dichiarazione di Conformità è un documento
importante e significativo che attesta,
a tutela del Committente,
la
sicurezza dell’impianto
ma che (putroppo) non viene molto spesso richiesta
dal Committente..
Ma chi è l’”impresa
abilitata”? e perché dobbiamo rivolgerci proprio a Lei?
Per “impresa
abilitata” si intende l’impresa (o la ditta individuale) in possesso dei”requisiti
tecnici e professionali” per poter svolgere effettivamente interventi su
specifiche tipologie di impianto (elettrico, termico piuttosto che
idro-sanitario, gas ecc.). Deve essere pertanto regolarmente iscritta alla Camera
di Commercio nel cui certificato di iscrizione risultano espressamente
indicati i settori impiantistici all’interno dei quali è abilitata ad operare.
Per ottenere
l'abilitazione ed il relativo "certificato di riconoscimento" è
necessario che il responsabile tecnico o l'imprenditore individuale conduca
studi specifici e consegua una esperienza pluriennale nel settore.
Solo un’impresa di
queste caratteristiche viene considerata dunque in possesso della competenza
tecnica e della professionalità richieste dalla legge e pertanto abilitata ad
operare sugli impianti ed a rilasciare, ad intervento ultimato, la
dichiarazione di conformità ( “DiCo”).
Quindi quando abbiamo
la necessità dei metter mano agli impianti ad esempio della nostra abitazione e
ci rivolgiamo al classico “amico” o alla “persona di fiducia” suggeritaci da
qualche conoscente, priva dei sopracitati requisiti, perché magari
“costa poco..” ed “ è veramente bravo..”
siamo realmente certi di fare un buon
affare?
Ed ancora: una volta
ultimato e pagato l’intervento, il fatto di non avere la possibilità di
richiedere la relativa dichiarazione di conformità, perché la persona alla
quale ci siamo rivolti risulta priva di specifica abilitazione,
siamo convinti che
non possa metterci in future difficoltà?
La dichiarazione di
conformità degli impianti è di fatto necessaria in tutti i seguenti casi:
- per allacciare
nuove utenze (gas, luce, acqua);
- per ottenere
il certificato di agibilità;
- non è più
necessario venga allegata al rogito (ma comunque è opportuno specificare
nell'atto se l'impianto è "a norma" e dotato di relative dichiarazioni);
- in caso di
locazione (in special modo quella dell’impianto elettrico) dal momento che
il proprietario, affidando
l’immobile al locatario, ha la responsabilità di accertare preventivamente
la conformità e l’efficienza dell'impianto.
- per gli adempimenti
sulla Prevenzione Incendi (Vigili del Fuoco).
La normativa di
riferimento è il DM 37/2008 che
persegue l'incolumità pubblica e la sicurezza delle persone. Con
l’introduzione di questo decreto sono state abrogate alcune leggi e parte
della Legge 46/90, che
fino al 2008 è stata la base normativa per la progettazione e l'installazione degli impianti, attuando
le direttive europee in materia.
Il decreto si applica agli impianti che servono gli edifici indipendentemente
dalla loro destinazione d'uso.
Si applica, a partire
dal punto di consegna della fornitura, agli impianti così classificati:
- energia
elettrica
- radiotelevisivo
- climatizzazione
e ventilazione
- idrico-sanitario
- gas
- sollevamento
(ascensori, montacarichi, etc)
- antincendio
Gli allegati obbligatori del
certificato sono:
- Progetto
dell'impianto, semplificato e senza firma del tecnico se non rientra nei
casi dell'art.5 di seguito descritti (🔻);
- Relazione
con l'elenco dei materiali utilizzati con eventuali marchi e certificati
di prova;
- Copia
della visura della camera di commercio dell'impresa che ha installato
l'impianto con il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
CERTIFICATI
DA RICHIEDERE PER UNA RISTRUTTURAZIONE O COSTRUZIONE
La dichiarazione di conformità va consegnata al proprietario dell'immobile
ogni volta che si interviene sull'impianto.
Nel caso in cui l' intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola
parte modificata ma deve tenere conto anche della
funzionalità e della sicurezza della totalità del'impianto.
E' importante verificare
il rispetto di questa disposizione ogni volta che si commissiona la ristrutturazione di un appartamento o la
costruzione di un nuovo edificio.
Di solito i certificati di conformità dell'impianto da
richiedere all'impresa in caso di tipica "ristrutturazione"
di un appartamento sono quelle relative all'impianto elettrico, termico, idraulico e del gas. Ma
potrebbe essere dovuta anche quella dell'ascensore.
Nelle tipiche
ristrutturazioni di singole unità immobiliari come uffici, negozi o appartamenti, il certificato di
conformità viene rilasciato per
- Impianto elettrico: deve contenere anche il progetto
a firma di un tecnico abilitato (architetto o ingegnere) se l'unità
residenziale è maggiore di 400 mq (200 se commerciale) o se la potenza
impiegata dal contatore è maggiore di 6 KW. Il DiCo dell'impianto
elettrico può includere anche l'impianto TV.
- Impianto idrosanitario: non è obbligatorio il progetto a
firma di un tecnico ma comunque l'impresa installatrice deve produrre uno
schema generico con indicati gli elementi principali
- Impianto del gas: la dichiarazione di conformità è
particolarmente significativa nel caso di impianti che alimentano cucine o
caldaie a gas. Il progetto a firma di un tecnico abilitato (architetto o
ingegnere) va allegato se l'impianto alimenta dei terminali la cui somma
genera una potenza termica superiore ai 50 kw. Altrimenti è sufficiente il
progetto a firma del responsabile dell'impresa, anche se non è un tecnico
abilitato.
- Impianto di riscaldamento: si rilascia il DiCo anche in caso
di sola sostituzione della caldaia o dei radiatori. Il progetto a firma
del tecnico abilitato va prodotto in caso di impianti aventi canne
collettive ramificate.
Le dichiarazioni di conformità,
unitamente al progetto, devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo
sportello unico dell’edilizia del Comune.
COSA POSSO FARE ALLORA se mi rendo conto di
averE sbagliato..?
Devo vendere/affittare una
unità immobiliare di mia proprietà oppure ho necessità di conseguire
l’agibilità per l’apertura di una nuova attività commerciale: cosa posso fare
per conseguire le dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti privi
di relativa dichiarazione?
Nel caso in cui la Dichiarazione
di Conformità non sia reperibile o non sia stata redatta abbiamo ancora la
possibilità di regolarizzare l’impianto distinguendo tra due diverse
casistiche:
Caso 1)
impianti
realizzati prima dell'entrata in
vigore del DM 37/08
è possibile sostituire
la Dichiarazione di conformità
(“DiCo”)
con la
Dichiarazione di Rispondenza ("DiRi”)
La Dichiarazione di Rispondenza (“DiRi”) viene redatta da un
tecnico impiantista abilitato (architetto ad esempio) con esperienza nel campo
da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi atti
a verificare la effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa.
Si considerano a norma se, quando sono stati realizzati,
erano conformi alle disposizioni esistenti in quell'epoca. (🔻🔻)
Pertanto:
· se in seguito al sopralluogo ed agli accertamenti il tecnico
ritiene l’impianto conformeegli stesso rilascia la “DiRi” che va depositata
presso il protocollo generale comunale;
· in caso di esito negativo il tecnico fornirà indicazioni per
rendere a norma e certificabile l’impianto. L’intervento dovrà essere eseguito da
un’impresa abilitata la quale, completate le opere, rilascerà regolare
Dichiarazione di conformità (“DiCo”).
Caso 2)
impianti realizzati dopo
dell'entrata in vigore del DM 37/08
Un impianto realizzato
dopo il 2008 senza Dichiarazione di Conformità non può essere "sanato" con
una Dichiarazione di Rispondenza perché la "DiRi" può essere
prodotta solo per impianti precedenti. Bisogna in questi casi rimettere
mano all'impianto e redigere una nuova “DiCo” che può essere rilasciata solo
dall'impresa che ha installato l'impianto.
Obblighi del committente o del proprietario dell'immobile
Il proprietario di un immobile
(anche di una singola unità immobiliare) che necessita di un intervento sugli
impianti ha l'obbligo
di affidare l'incarico ad un' impresa abilitata ai sensi del DM 37/08,
registrata alla Camera di Commercio e dotata di tutti i
requisiti previsti per realizzare quello specifico impianto.
In seguito alla
conclusione dei lavori, il proprietario
ha la responsabilità di mantenere in efficienza l'impianto come
delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa.
Quest'ultima rimane comunque responsabile
della sicurezza e funzionalità di ciò che ha installato o
realizzato.
E’ obbligatorio depositare
presso il Comune copia
della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza.
QUINDI
1)
Per l’installazione di un nuovo
impianto o l’esecuzione di modifiche a quello esistente rivolgersi sempre ad
una “impresa abilitata”.
2)
Farsi sempre rilasciare dall’impresa la
Dichiarazione di Conformità con gli estremi del deposito presso il
protocollo generale del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di
intervento.
3)
Qualora la dichiarazione non sia reperibile o non sia stata redatta potete contattarmi per
ricevere informazioni ed indicazioni in merito alle soluzioni da adottare al
Vostro caso sulla base di quanto fin qui illustrato,
(🔻)
L' art.
5 del Dm. 37/08 disciplina la progettazione
degli impianti definendo come progettista "un professionista iscritto negli
albi professionali secondo le specifica competenza".
Il progetto va presentato allo sportello unico
dell'edilizia contestualmente al procedimento edilizio-urbanistico (come la
CILA, SCIA, Permesso di Costruire), deve essere realizzato secondo la "regola dell'arte"
ed in conformità alle normative CEI, UNI od
altri enti di
normalizzazione. Il progetto deve contenere almeno una relazione tecnica, dei disegni
planimetrici e gli schemi dell'impianto.
Il progetto redatto da un tecnico
abilitato va eseguito sempre nei seguenti casi:
- Impianti
elettrici in unità immobiliari residenziali superiori a 400mq
- Impianti
elettrici in unità immobiliari residenziali con potenza maggiore di 6
kw
- Impianti
elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o
terziario se alimentate con tensione maggiore di 1000V
- Impianti
elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o
terziario con potenza maggiore di 6kw
- Impianti
elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o
terziario con superficie maggiore di 200mq
- Ambienti
soggetti a normativa CEI o in locali adibiti ad uso medico
- Impianti
di climatizzazione aventi canne collettive ramificate
- Impianti
di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera di 40.000
frigorie/ora (circa 46 kw)
- Impianti
del gas aventi canne collettive ramificate
- Impianti
del gas aventi portata termica superiore a 50 kw
- Impianti
antincendio se inseriti in un'attività che richiede il CPI Certificato
Prevenzione Incendi
Se
l'impianto non rientra nei casi precedentemente indicati è possibile evitare di presentare il
progetto al comune a firma di un tecnico abilitato.
Rimane
l'obbligo per il responsabile tecnico dell'impresa di redigere un progetto
semplificato con uno schema planimetrico ed una relazione contenente
anche i materiali utilizzati.
(🔻🔻)
Gli impianti elettrici realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati ed a norma se:
(🔻🔻)
Gli impianti elettrici realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati ed a norma se:
- dotati
di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto
- dotati
di protezione contro i contatti diretti
- dotati di protezione contro i contatti indiretti con interruttore differenziale.