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La normativa vigente (art.8 del Dlgs 192/2005) individua numerosi casi per i quali esiste l'obbligo di una "Relazione tecnica di Progetto" (ex art. 28 Legge 10/91) che deve attestare la rispondenza di quanto andiamo a realizzare alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico degli edifici e dei relativi impianti termici.
In quali casi è prevista?
- Per le nuove costruzioni
- Per le ristrutturazioni importanti
- Per gli interventi di riqualificazione energetica
così come meglio definiti all' art. 1 DM 26/06/2015
La relazione, completa di calcoli e verifiche deve essere redatta da un progettista e depositata presso le amministrazioni competenti contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o delle domande di permesso di costruire.
Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti nei seguenti casi:
1) installazione di pompa di calore avente potenza termica inferiore a 15 Kw
2) mera sostituzione di generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'art. 5, comma art. 5, comma 2, lettera g) del DM 37/08, ossia impianti gas (comprese relative opere di evacuazione dei prodotti da combustione) con portata termica fino ai 50 Kw. Al di sotto di questa soglia il progetto è comunque obbligatorio solamente nel caso di cambio di combustibile o tipologia di generatore come ad esempio la sostituzione di una caldaia a gas metano con caldaia alimentata a biomasse combustibili. (art. 2.2, comma 2 del sopracitato DM 26/06/15).
Inoltre, sempre all'art. 8 del sopracitato Dlgs 192/2005,
1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
Il DM 26/06/15 ha stabilito le "Relazioni tipo", schemi e modalità per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, predisposti in tre modelli:
modello 1): nuove costruzioni e ampliamenti (oltre il 15% del volume lordo climatizzato o comunque superiore a 500 mc)
modello 2): ristrutturazioni importanti di primo livello (oltre 50% della superficie disperdente dell'involucro) e secondo livello (fino al 25% della superficie disperdente dell'involucro)
modello 3): riqualificazione energetica (sotto il 25% della superficie disperdente e/o nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore, in questo caso con i limiti di potenza precedentemente indicati. In questi casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento e si riferiscono alle loro caratteristiche termo-fisiche e di efficienza).
Attenzione alle seguenti deroghe stabilite dal decreto:
Riassumendo gli adempimenti risultano essere i seguenti:
1) predisposizione "Relazione tecnica di Progetto" (ex art. 28 Legge 10/91)
2) redazione di AQE (Attestato di qualificazione energetica) asseverato dal Direttore dei lavori contestualmente alla dichiarazione di fine dei lavori da parte della DL pena inefficacia della stessa;
3) redazione di APE prima del rilascio del certificato di agibilità nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti;
4) consegna delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 degli impianti installati.
Note: le tabelle riportanti i parametri di riferimento sono a seconda dei casi i seguenti:
1) Appendice B del DM 26/06/15: valori limite trasmittanza per gli interventi di riqualificazione energetica
2) DM 26/01/2010: valori limite trasmittanza per poter accedere ai benefici fiscali con pratica ENEA
3) Tabella 2 Dlgs 192/05: valori limite trasmittanza (ridotti del 10%) per poter accedere alle deroghe ai sensi del seguente art. 14, comma 7 del Dlgs 102/14:
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.